ACCESSO AI DOCUMENTI
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(Legge 7 agosto 1990, n. 241) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 1 Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni - il diritto di accesso agli atti formati dalla C.C.I.A.A di Vercelli o, comunque, agli atti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa espletata dalla Camera di Commercio.
L'accesso deve assicurare: la verifica responsabile della titolarità dell'interesse all'accesso, la effettività dell'accesso anche per quanto riguarda la determinazione dei costi connessi o la salvaguardia dell'efficienza dell'Amministrazione.
Art. 2 Tale diritto comprende non solo i provvedimenti adottati, ossia quelli conclusivi di un procedimento amministrativo che siano produttivi di effetti giuridici (deliberazioni, autorizzazioni, licenze, contratti, ordinanze, ed altri atti),ma si estende agli allegati dei provvedimenti, agli atti che comunque costituiscono parte integrante dei provvedimenti stessi, nonché agli atti interni (atti preparatori, relazioni, istanze, pareri, documentazioni, certificati, ed altri atti), e comunque tutti gli atti utilizzati agli effetti amministrativi dell'Ente.
Art. 3 Il diritto di accedere ai provvedimenti di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Art. 4 La visione e l'esame dei documenti, di cui all'art. 25 Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni , deve essere effettuata esclusivamente presso gli uffici camerali che hanno formato il documento o lo detengono stabilmente, con la costante presenza di un dipendente camerale. Nel caso venga richiesta la visione di più provvedimenti, verrà sottoposto in visione al richiedente un documento per volta. La persona autorizzata ad esaminare i documenti ha facoltà di prendere appunti e di copiare a mano i documenti stessi. L'esame dei documenti è gratuito e deve essere fatto personalmente dal richiedente.
Art. 5 Il rilascio di copie dei documenti è, come previsto dall'art. 25 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, subordinato "soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".
Per le riproduzioni di copie, sia autentiche, sia informali - cioè senza autenticazione di sorta - nonché di estratti, gli atti non possono essere portati fuori dall'Ente camerale.
Art. 6 Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta scritta in carta libera, recante l'indicazione delle proprie generalità, indirizzata alla Camera di Commercio, I.A.A. di Vercelli e corredata di ogni eventuale utile riferimento per la individuazione dell'atto e/o provvedimento.
Il funzionario competente provvede - ai sensi della Legge 15/68 - ad identificare il richiedente ed a coadiuvare gli interessati nella formulazione della richiesta e nella individuazione degli atti e/o provvedimenti di cui intendano chiedere l'esame e/o il rilascio di copia.
Art. 7 Al richiedente va rilasciata ricevuta, attestante la data di presentazione della domanda, su copia della domanda stessa.
Art. 8 Il rifiuto, il deferimento e la limitazione di accesso debbono essere motivati. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 1 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, ai Tribunale Amministrativo Regionale.
Clicca qui per scaricare il Modulo di accesso agli atti
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